La notizia sta circolando da qualche giorno nei marina friulani. Un diportista è salpato da una darsena di Lignano verso un porto croato e dopo qualche settimana dal suo rientro a Lignano si è visto recapitare una multa di 350 euro per non avere notificato alla polizia marittima italiana l’uscita dal nostro Paese verso uno stato extra Shengen.
Un caso destinato a rimanere isolato? Purtroppo non sarà così. Dal 15 marzo scorso infatti, l’Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento antiterrorismo che prevede un controllo sistematico, e non più a campione, di tutti i cittadini che attraversano i confini verso territori non compresi nell’area Shengen. Fra questi, oltre Irlanda, Inghiletrra, Bulgaria, Romania e Cipro, c’è anche la Croazia, una delle mete più gettonate dalle migliaia di barche che attraversano con la bella stagione l’Adriatico per andare a zonzo fra le isole dell’altra sponda.
Una norma che, dobbiamo ammettere, è sempre stata disattesa dai più perchè sconosciuta. La prassi consolidata, è sempre stata quella di salpare verso un porto frontiera Croato, fare le pratiche di ingresso e, a fine vacanza, quelle di uscita.
Sino ad oggi, la dichiarazione di uscita dall’Italia veniva fatta dai pochissimi al corrente della norma, ligi al dovere, e da qualche società di charter. Ma le migliaia di diportsti italiani, siamo pronti a scommetterlo, non sono nemmeno a conoscenza di questo obbligo di legge, la cui violazione sistematica però, non ha mai prodotto nessuna ripercussione.
Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento antiterrorismo. In virtù del quale, la Croazia, o meglio i funzionari che ricevono le nostre richieste di ingresso nei porti dogana, sono obbligati a scansionare i documenti dell’imbarcazione e equipaggio, e inviarli a tre diverse banche dati: quella del Sis, il sistema informativo Shengen, quella dell’Interpol e quelle nazionali relative ai docuimenti rubati o smarriti. E’ attraverso l’incrocio di questi dati che probabilmente salta fuori, agli occhi delle autorità italiane, la violazione delle disposizioni di polizia di frontiera e l’innesco della procedura di sanzione.
Entrata- uscita dal territorio nazionale 2017
Dalla questura di Milano ci confermano che la non dichiarazione di uscita dalle acque italiane verso un paese extra Shengen comporta una infrazione amministrativa con relativa sanzione. Diverso, e molto più grave, il caso in cui non si faccia la pratica di ingresso in uno stato extra Shengen perchè configura il reato di immigrazione clandestina.
Dall’ Albatros, società di charter di Rimini, e da World Wide Charter di Caorle, ci confermano che loro la norma la osservano avvertendo la polizia marittima per ogni loro barca che a noleggio esce dalle acque italiane verso le coste croate. Ma non nascondono il fatto che ben pochi diportisti ne sono a conoscenza. Inoltre, una volta fatta la comunicazione, in teoria, e a Rimini succede sistematicamente anche nella realtà, gli agenti della polizia marittima devono presentarsi sul molo per verificare la rispondenza dei dati dichiarati realativi alla barca e alle persone imbarcate.
La situazione già complessa – immaginiamo per un momento cosa potrebbe accadere nel primo fine settimana di luglio con le prime partenze di massa delle crociere – si complica su più fronti. Il primo riguarda il fatto che le funzioni di polizia marittima la può adempiere sia la polizia che il corpo dei carabinieri. Attraverso una logica che sembra sfuggire alla nostra comprensione.
Abbiamo fatto qualche telefonata lungo la costa adriatica. Così da scoprire che chi ha la barca nei marina intorno a Monfalcone, questa dichiarazione di uscita la deve presentare alla polizia di frontiera dell’aeroporto di Trieste. A Grado invece, ci pensano i carabinieri, che hanno anche un modulo da compilare. Ad Ancona invece i carabinieri non ne sanno nulla, se ne occupa la Questura. A Rimini ci pensa la polizia di frontiera in aeroporto, a Marina di Ravenna i carabinieri ci dicono che non hanno mai sentito parlare di questo obbligo, forse se ne occupa la polizia.
Ma se e quando, ognuno di noi dovesse individuare il referente giusto scandagliando porti, aeroporti e caserme, si apre un secondo fronte di incertezza. Come consegnare la dichiarazione? A mano? Si in molti posti lo richiedono. Via mail? Qualcuno l’accetta ma devi avere una posta certificata, altri si accontentano di una mail normale. Su carta libera o compilando un modulo? Dipende, la Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia, ha predisposto un modulo.
Questa la situazione, da cui discende il fatto che dobbiamo occuparci noi di individuare la procedura di invio della dichiarazione, a quale corpo, dove e attraverso quale modalità. Tutto sommato, ammettiamolo, il problema non è la natura della norma europea, che comunque ribadisce una legge che va rispettata, ma la fraginosità con cui in Italia l’applichiamo. L’unica cosa davvero chiara rimane il rispetto della norma dettata dal mare: a prescindere dalla nostra destinazione, quando salpiamo per una crociera, non dimentichiamo di comunicare la nostra meta e la nostra rotta anche soltanto alla torre di controllo del marina o alla direzione del porto se non alla guardia costiera.
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Non è molto chiaro, cosa centra la Croazia che inasprisce i controlli..................la multa recapitata ed emessa da chi? autorità italiane o Croate?
Nel secondo caso si tratterebbe di omessa dichiarazione di uscita dalle acque Croate e l'italia non centra nulla
La Croazia, applicando il nuovo regolamento dell'Unione Europea del 15 marzo sulle norme antiterrorismo, scannerizza i documenti di chi entra e incrocia i dati con le banche dati di interpol, schengen e stati nazionali. Quindi oggi, chi non fa la pratica di uscita dalll'italia verso un paese non Schengen viene individuato dalla autorità italiane in virtù di questo incrocio di dati. Fino a ieri, se non facevio la pratica di uscita, nessuna autorità di frontiera italiana lo veniva a sapere. La croazia c'entra perchè in pratica è l'unico paese della comunità europea non aderente a shengen interessato a un grosso traffico di barche italiane. La stessa cosa vale però anche per Cipro, Irlanda e Inghilterra, tutte extra Schengen ma verso le quali iol traffico di barche italiane è motlo ridotto
grazie Nicola... cosa centra la Croazia che inasprisce i controlli? La norma che prevede la dichiarazione di espatrio in Italia è in vigore dal 1943!!! Ma per le barche da diporto è sempre stata disattesa... provate a chiedere dove cavolo si deve andare per fare detta dichiarazione!!? In Croazia ci sono sempre stati uffici di Polizia in ogni porto aperti 24 su 24, in Italia non è così ... almeno mi sembra! Le leggi per essere rispettate devono essere rispettabili, e i giornalisti dovrebbero dare informazione corrette e non di parte. Saluti da uno che naviga!
Mi pare che l'obbligo sia quello della notifica delle informazioni all'autorità marittima, previsto dall'art. 179 del codice della navigazione.
Se è quello lo stesso prevede che l'informativa possa essere data anche in modalità elettronica (si parla di formulario FAL n. 6 che dovrebbe essere stato modificato dal Ministero di infrastrutture e trasporti per il diporto ...
Se non sussiste l'obbligo da parte delle autorità di visita all'imbarcazione o all'identificazione dell'equipaggio tutto possa risolversi con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000 (semplificazione procedure amministrative !!!!!!!) inoltrata via PEC ad autorità marittima e/o PS
Ma la mail a chi va indirizzata ?
come abbiamo riportato nel pezzo, va indirizzata al corpo di polizia che svolge funzioni di polizia marittima nella zona da cui salpa la barca verso un Paese Extra Schengen. Nei casi che abbiamo censito sono indifferentemente carabinieri o polizia di stato, spesso presso aeroporti o porti come nel caso di Trieste, Venezia, Rimini
il principio è chiaro, ma non mi dite chi ha elevato la contravvenzione. Sulle istruzioni di compilazione di libera pratica del posto di frontiera di Ronchi dei legionari, è citato come articolo legge di riferiment il :
§ 10.3.6 - Legge 24 luglio 1930, n. 1278.
Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione
di cui all Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benché fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai
controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti è punito con la sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 200.000 [1] .
Vorrei capire da dove salta fuori la cifra di 350 €.
grazie
Vedere DM Ministero e Trasporti 27/04/2017 che tratta appunto quanto previsto dall'art. 179 del CdN relativamente all'obbligo di comunicazione
lista equipaggio in arrivo e partenza.
Praticamente sono esentate le imbarcazioni da diporto di qualsiasi nazionalità, le imbarcazioni da diporto dell'unione europea destinate ad uso commerciale - ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, che non trasportano più di 12 passeggeri, le unità di uso privato e le unità in conto proprio. Le unità da diporto di altri paesi non europei destinate ad uso commerciale devono comunicare la lista equipaggio secondo determinate modalità ...
Quindi questo è tutto ..... l'obbligo se trattasi di imbarcazione da diporto che trasportano fino a 12 passeggeri sono esentate
Il Decreto è pubblicato in GU 107 del 10/05/2017.
Eventualmente coloro che sono stati sanzionati, qualora rientrino nelle fattispecie sopra indicate potranno fare ricorso all'autorità riportata nella comunicazione della sanzione che deve necessariamente riportarne indicazione.
Cordiali saluti
DA quanto ci risulta, e secondo quanto ci hanno confermato dal comando carabinieri Friuli Venezia Giulia e le società di charter contattate che effettuano regolarmente la pratica di uscita, questa esenzione non si applica se l'unità da diporto è in partenza per un Paese Extra Schengen
Poniamo il caso che si vada in Grecia ed al ritorno si faccia scalo che so... in Albania per far gasolio quindi una fermata imprevista e non programmata in partenza, come ci si dovrebbe comportare?
Buongiorno,
La normativa per l'ingresso in Albania prevede che ci debba atterrare nel primo porto abilitato a dogana per formalizzare le pratiche, esponendo la bandiera Albanese, quella Italiana e la gialla (che dimostra la tua intenzione di fare dogana). Una volta ormeggiato, ti recherai in dogana con i documenti di tutte le persone a bordo e con i documenti della barca, dovrai inoltre dichiarare la tua prossima destinazione.
Verrai registrato e pagherai una tassa d'ingresso inoltre, se la tua assicurazione non riconosce l'Albania, dovrai stipularne una temporanea.
Se non è cambiato nulla in questi anni il totale ammonta ad una cinquantina di euro.
Riformulo la domanda : se dopo essere poartito dall'Italia con destinazione uno stato Schengen mi trovo a dover forzatamente approdare in uno stato non Schengen quindi non ho fatto la dichiarazione in uscita dall'Italia sono passibile di contravvenzione anche se l'approdo e` stato a causa di un guasto oppure un rifornimento d'emergenza o altra ragione non prevedibile?
Il concetto deriva dal fatto che se esco dalle acque territoriali italiane per raggiungere un paese anche Schengen oltre le 12ml. dalla costa, passo sempre e comunque in acque definite internazionali e quindi sono tecnicamente espatriato dall'Italia per poi rientrare nei confini territoriali dell'altro paese. In queste acque internazionali potrei essere comunque giunto attraverso le acque internazionali che senza soluzione di continuità si estendono p.es. dalla Libia alla Grecia e se non sono in possesso del visto d'uscita dall'Italia, le autorità greche o croate etc. possono ritenere che siate pervenuto in quel paese attraverso acque internazionali: questo è il motivo per cui la Croazia, raggiungendola dal mare, ha sempre preteso le formalità d'ingresso, cosa che non pretendeva se la si raggiungeva via terra, essendoci continuità territoriale tra Italia-Slovenia-Croazia. Alle autorità Italiane non è mai importato un granchè questa formalità, tanto che a Brindisi ho assistito ad una acerrima contesa fra un comandante con 3 persone di equipaggio su una barca di 100 piedi e la Polizia di Frontiera che non voleva saperne di fare il visto d'ingresso in Italia, nonostante ci fosse un visto in uscita della Polizia di Monfalcone ed un visto d'ingresso ed uscita dalla Croazia. Alla fine hanno accettato di fare il visto d'ingresso solo perchè ho avuto l'idea che li avrei denunciati per omissione di atti d'ufficio, stante il fatto che alla questione erano implicate anche le autorità sanitarie per l'assistenza obbligatoria, con le formalità connesse e collegate alla responsabilità del comandante in caso d'incidente/infortunio.
Il problema quindi viene risolto sempre e comunque con la dichiarazione di uscita se comunque prevedo di attraversare un tratto di acque internazionali.
Il problema invece sorge ora per coloro che con una barca non abilitata oltre le 12ml. raggiunga la Croazia attraverso la continuità territoriale ad esempio partendo da Trieste o Grado passano prima in Slovenia e poi in Croazia senza uscire in acque internazionali, navigando lungo costa,: hanno l'obbligo del visto d'uscita dall'Italia? Con la nuova normativa croata penso di sì perchè comunque la Croatia è extra Schengen, mentre la Slovenia no. Quindi potrei fare il visto d'uscita a Pirano (Slovenia), ma se poi al ritorno, da Umago, dove faccio il visto d'uscita dalla Croazia, senza fermarmi in Slovenia raggiungo Monfalcone senza passare in acque internazionali cosa succede per le autorità slovene se non faccio il visto di rientro, e per quelle italiane se non faccio il visto d'ingresso in Italia? faranno la multa o no? Insomma: le variabili sono molto diversificate anche in relazione alla lunghezza della barca od alla sua registrazione nei pubblici registri. La materia vista dal lato italiano resta molto indeterminata, mentre è certo che ora la Croazia vuole comunque ed assolutamente il visto d'uscita dall'Italia sia che si passi lungo costa sia che si viaggi da Chioggia o Rimini etc. attraversando direttamente la zona internazionale.
Ergo: chi non ha la barca abilitata oltre le 12ml non può fare il visto d'uscita perchè non può navigare in acque internazionali? oppure lo si può ottenere ugualmente dichiarando una navigazione lungo costa? Nel primo caso la meta Croata sarebbe esclusa!!! Nel secondo caso tutte le barche senza immatricolazione che attraversavano più o meno di frodo l'Adriatico a sud della punta della Maestra sicuramente non andranno più in Croatia salvo fare tutto il giro del Golfo di Venezia: quindi la Croatia perderà quasi totalmente le presenze delle barche italiane non immatricolate. PEGGIO PER LORO!!!
Buongiorno a tutti, ho letto il decreto del ministero dei trasporti del 27/04/2017 dove mi sembra chiaro che le unita' da diporto ad uso privato sono esentate, art 4
ART4
1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE)
15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e
partenza le seguenti unita':
a) unita' addette alla navigazione da diporto di ogni
nazionalita' e le unita' ad uso privato,
Se qualcuno ha qualche informazione in piu' Grazie