Il contratto di compravendita di una barca usata: guida utile ad evitar fregature.
Le barche non sono come le auto che si comprano da un concessionario. La nautica ha un diritto tutto suo, che regola i passaggi di mano delle barche ed è in grado di proteggere sia chi acquista che chi vende.
Le barche usate possono spesso nascondere vizi o difetti, anche gravi, ignorati persino dai proprietari, un motivo in più per utilizzare un contratto di compravendita nautico quando ci approcciamo alla vendita o all’acquisto di una barca. Inoltre, come vi spiegheremo tra poco, è sempre consigliato effettuare la perizia, anche per le barche più piccole.
Il costo di un perito nautico, infatti, sarà sempre ripagato dalla mancanza di sorprese che, se scoperte dopo l’acquisto, possono farne lievitarne il costo reale, anche di molto. La sicurezza dell’imbarcazione, e quindi anche delle persone che ci navigheranno a bordo, è il secondo e per quanto mi riguarda imprescindibile motivo per cui la perizia è sempre da fare.
Le prime cose di cui dovremo accertarci, per nulla scontate, è che il venditore sia effettivamente il proprietario della barca, che non ci siano vincoli derivati da leasing o altre pendenze finanziarie riferite al precedente armatore, che di quella barca non sia mai stato denunciato il furto ed infine che il venditore sia in possesso di tutti i documenti necessari per poter procedere alla vendita.
Il contratto preliminare di compravendita di una barca usata
Dal punto di vista legale, molti sono convinti che il contratto preliminare di compravendita sia riservato alle sole imbarcazioni immatricolate. Questo è un concetto errato in quanto può essere facilmente applicato anche alle vendite dei natanti.
Il contratto preliminare può avere luogo con o senza l’intervento di un mediatore marittimo che, altra figura specializzata della nautica, quando intermedia la compravendita, svolge anche la preziosa funzione di garante e testimone.
Nel preliminare o nell’offerta che viene presentata al venditore tramite il mediatore, vengono indicati tutti gli elementi oggetto della compravendita, inclusi gli accessori, i motori la strumentazione della barca e, ovviamente, lo stato di conservazione della stessa, così come sarà stato dichiarato dal venditore stesso.
A questo punto entra in gioco il valore aggiunto dato dalla presenza del perito nautico che, attraverso un’ ispezione tecnica e approfondita della barca, certifica che tutto quanto è contenuto nel contratto preliminare di compravendita della barca, corrisponda effettivamente al suo stato reale.
Il perito nautico controllerà e certificherà inoltre che l’imbarcazione non presenti vizi o difetti gravi, descrivendo inoltre nella perizia lo stato di salute del motore e dell’attrezzatura di bordo.
Nel caso non vi fosse corrispondenza, o venissero individuati problemi che il venditore ha ignorato od omesso di indicare nella scheda dell’imbarcazione si presentano due strade:
- l’acquirente rinuncia all’acquisto, il costo della perizia rimane a carico di chi ha venduto sottacendo o ignorando tali difetti e la caparra viene restituita.
- L’acquirente ritiene di continuare nella trattativa e matura il diritto ad uno sconto, che il perito calcolerà in base all’entità dei vizi o difetti riscontrati o dei costi di ripristino.
Di seguito, due modelli di preliminare di compravendita da utilizzare dopo il controllo del vostro legale di fiducia e che rispecchiano quanto descritto fino ad ora.
Scarica il modulo del contratto di compravendita di una unità da diporto
Scarica il modulo dell’offerta d’acquisto di una unità da diporto tramite mediatore marittimo
Le figure del mediatore marittimo e del perito nautico
Il mediatore marittimo del diporto, chiamato anche più comunemente yacht broker, è un professionista regolarmente iscritto al relativo ruolo di categoria e rappresenta una figura differente dal rivenditore, dal distributore o dal rappresentante.
Con assoluta imparzialità e in condizione di terzietà, il mediatore marittimo si occupa della trattativa tra le parti durante le fasi di acquisto e di vendita (o anche di noleggio) di un’unità da diporto. La sua “missione” consiste nel trovare un punto d’incontro tra domanda e offerta, seguendo poi tutti gli aspetti legati alla redazione del contratto di compravendita.
Il mediatore offre assistenza sia al venditore, promuovendo l’imbarcazione da mettere sul mercato attraverso i canali tradizionali di comunicazione (web e stampa), sia all’acquirente, tutelandolo in tutti gli step della trattativa, a partire dalla scelta del modello fino alla firma dell’atto di compravendita. Per quanto riguarda il compenso, il mediatore marittimo ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si conclude con esito positivo per effetto del suo intervento.
Il perito nautico o navale interviene, oltre che per le perizie di compravendita, anche nelle controversie legali, e per la determinazione dello stato d’uso di una barca (per esempio a fini assicurativi). Il perito nautico è inoltre un esperto di progettazione, costruzione e riparazione di natanti, imbarcazioni e navi.
La differenza natante/imbarcazione ed il passaggio di proprietà
I natanti, ivi compresi i relativi motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati, quindi, al momento del passaggio di proprietà, non è richiesto alcun atto che comprovi l’avvenimento del fatto, poiché si applica la regola de “il possesso vale titolo”. Al nuovo proprietario devono essere consegnati i documenti relativi al natante.
Nel caso di unità con marcatura CE, all’acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario. Il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni mobili registrati, non necessita del rogito (come stabilito dal Decreto Bersani) ma, entro 60 giorni dalla data dell’atto, lo stesso deve essere presentato all’Ufficio dove l’unità risulta iscritta.
Dopo aver concluso le fasi del pagamento, è necessario firmare il contratto originale di compravendita in due copie; una di esse è destinata alla Capitaneria di Porto, che procede a prendere nota della variazione di proprietà.
In Capitaneria, versando una quota apposita, si può cambiare il nome della barca contestualmente al versamento della tassa d’iscrizione nei registri delle unità da diporto. L’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria e copre la maggior parte degli eventi colposi che si possono verificare durante la conduzione della barca.