È entrato in vigore l’obbligo, per tutte le imbarcazioni battenti bandiera italiana, di dotarsi di nuove dotazioni di sicurezza. La normativa è disciplinata dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (decreto n. 133 del 17 settembre 2024, di modifica al decreto n. 146 del 29 luglio 2008), entrato in vigore lo scorso 21 ottobre 2024. Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni fanno parte di un più ampio dispositivo di legge, che contiene in tutto 101 articoli con svariate novità per la nautica, dalla cantieristica al refitting, dai porti alle professioni navali, dai superyacht alla piccola nautica. Infatti, il regolamento interviene su tutte le materie che regolano il comparto nautico in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno al settore e sviluppo della nautica sociale. In questo articolo, ci concentreremo a illustrare le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni con bandiera italiana.
Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni italiane
Le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni sono state integrate con alcune novità. In particolare, ecco la lista dei nuovi strumenti che è obbligatorio avere a bordo della propria barca a vela o a motore:
- la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg);
- lo scandaglio;
- l’imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (solo per le barche a vela), che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con un altro dispositivo di protezione individuale certificato;
- i giubbotti di salvataggio, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell’unità, dotati di luce ad attivazione automatica e indossati obbligatoriamente in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi.
Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni saranno obbligatorie tra un anno, a partire dal 21 ottobre 2025.
Per comodità, riepiloghiamo qui di seguito l’elenco completo di tutte le altre dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, che era già obbligatorio avere in precedenza al nuovo regolamento.
Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d’acqua:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima
Navigazione entro 300 metri dalla costa: non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie a bordo.
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 1 miglio:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 3 miglia:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- Kit segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 6 miglia:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- 1 boetta luminosa
- Kit di segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 12 miglia:
- Zattera di salvataggio “costiera” come da normativa vigente, con capacità pari a tutte le persone a bordo
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- 1 boetta luminosa
- Kit di segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
- Bussola e relative tabelle di deviazione (solo per le imbarcazioni, non per i natanti)
- Apparato Vhf con licenza e certificato Rtf
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 50 miglia:
- Zattera di salvataggio “oceanica” come da normativa vigente ISO 9650, con capacità pari a tutte le persone a bordo
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- 1 boetta luminosa
- Kit di segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
- Bussola e relative tabelle di deviazione (solo per le imbarcazioni, non per i natanti)
- Apparato Vhf con licenza e certificato Rtf
- 1 orologio, 1 barometro, 1 binocolo
- Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio
- Cassetta di pronto soccorso
- Strumento di radioposizionamento
- Riflettore radar
Infine, per le unità senza marcatura CE, sono obbligatorie altre due dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, ovvero la pompa (o altro attrezzo di esaurimento) e gli estintori (i natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore; mentre per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono riportati nell’allegato V del Regolamento del Codice della nautica).
Equivalenze e semplificazioni
Oltre alle novità sopra esposte, il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto ha introdotto alcune equivalenze e semplificazioni per le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni da tenere obbligatoriamente a bordo.
Nel dettaglio, le novità prevedono che la bussola magnetica possa essere sostituita con una bussola elettronica, l’Epirb (emergency position-indicating radio beacons) possa essere sostituito dal telefono satellitare con tasto di emergenza e i fuochi a mano possano essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa “Solas med”.
Inoltre, i pack dei razzi di emergenza vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto, che per l’uso privato sono la boetta fumogena, i razzi a mano a luce rossa e i razzi a paracadute a luce rossa. Ulteriori dettagli in merito al numero di razzi di emergenza sono indicati nella tabella seguente.