È entrato in vigore l’obbligo, per tutte le imbarcazioni battenti bandiera italiana, di dotarsi di nuove dotazioni di sicurezza. La normativa è disciplinata dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (decreto n. 133 del 17 settembre 2024, di modifica al decreto n. 146 del 29 luglio 2008), entrato in vigore lo scorso 21 ottobre 2024. Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni fanno parte di un più ampio dispositivo di legge, che contiene in tutto 101 articoli con svariate novità per la nautica, dalla cantieristica al refitting, dai porti alle professioni navali, dai superyacht alla piccola nautica. Infatti, il regolamento interviene su tutte le materie che regolano il comparto nautico in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno al settore e sviluppo della nautica sociale. In questo articolo, ci concentreremo a illustrare le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni con bandiera italiana.
Le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni sono state integrate con alcune novità. In particolare, ecco la lista dei nuovi strumenti che è obbligatorio avere a bordo della propria barca a vela o a motore:
Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni saranno obbligatorie tra un anno, a partire dal 21 ottobre 2025.
Per comodità, riepiloghiamo qui di seguito l’elenco completo di tutte le altre dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, che era già obbligatorio avere in precedenza al nuovo regolamento.
Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d’acqua:
Navigazione entro 300 metri dalla costa: non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie a bordo.
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 1 miglio:
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 3 miglia:
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 6 miglia:
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 12 miglia:
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 50 miglia:
Infine, per le unità senza marcatura CE, sono obbligatorie altre due dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, ovvero la pompa (o altro attrezzo di esaurimento) e gli estintori (i natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore; mentre per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono riportati nell’allegato V del Regolamento del Codice della nautica).
Oltre alle novità sopra esposte, il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto ha introdotto alcune equivalenze e semplificazioni per le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni da tenere obbligatoriamente a bordo.
Nel dettaglio, le novità prevedono che la bussola magnetica possa essere sostituita con una bussola elettronica, l’Epirb (emergency position-indicating radio beacons) possa essere sostituito dal telefono satellitare con tasto di emergenza e i fuochi a mano possano essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa “Solas med”.
Inoltre, i pack dei razzi di emergenza vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto, che per l’uso privato sono la boetta fumogena, i razzi a mano a luce rossa e i razzi a paracadute a luce rossa. Ulteriori dettagli in merito al numero di razzi di emergenza sono indicati nella tabella seguente.
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER IMBARCAZIONI E NATANTI A BANDIERA ITALIANA | ||||||
Strumenti di segnalazione
| Senza limite | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia | Entro 3 miglia | Entro 1 miglio acque interne |
Boetta fumogena | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Razzi a mano a luce rossa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Razzi a paracadute a luce rossa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER NAVI DA DIPORTO | |
Boetta fumogena | 2 |
Razzi a mano a luce rossa | 3 |
Razzi a paracadute a luce rossa | 3 |
Tra le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, per quanto riguarda le zattere di salvataggio, in caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata, è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore. In particolare:
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della nautica, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in leasing sono responsabili dello stato della barca e delle dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, quindi anche dello stato del battello pneumatico eventualmente sostitutivo della zattera costiera in caso di navigazione entro le 12 miglia. Inoltre, vale la pena sottolineare che le unità pneumatiche in uso privato, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE e conformi agli standard UNI EN ISO 6185, possono navigare senza la zattera autogonfiabile, ma devono limitare la navigazione entro le 12 miglia dalla costa nonché dotarsi del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera e di un estintore aggiuntivo rispetto a quelli previsti.
Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica indica infine delle ulteriori dotazioni di sicurezza per imbarcazioni raccomandate per natanti e barche da diporto. Si riporta di seguito l’elenco completo.
Per le unità a vela, si aggiungono alle dotazioni di sicurezza per imbarcazioni raccomandate l’antenna VHF di riserva, le cesoie, il banzigo per albero, il set per la riparazione delle vele e l’ancora galleggiante, per la navigazione oltre le 50 miglia dalla costa.
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