È entrato in vigore l’obbligo, per tutte le imbarcazioni battenti bandiera italiana, di dotarsi di nuove dotazioni di sicurezza. La normativa è disciplinata dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (decreto n. 133 del 17 settembre 2024, di modifica al decreto n. 146 del 29 luglio 2008), entrato in vigore lo scorso 21 ottobre 2024. Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni fanno parte di un più ampio dispositivo di legge, che contiene in tutto 101 articoli con svariate novità per la nautica, dalla cantieristica al refitting, dai porti alle professioni navali, dai superyacht alla piccola nautica. Infatti, il regolamento interviene su tutte le materie che regolano il comparto nautico in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno al settore e sviluppo della nautica sociale. In questo articolo, ci concentreremo a illustrare le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni con bandiera italiana.
Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni italiane
Le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni sono state integrate con alcune novità. In particolare, ecco la lista dei nuovi strumenti che è obbligatorio avere a bordo della propria barca a vela o a motore:
- la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg);
- lo scandaglio;
- l’imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (solo per le barche a vela), che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con un altro dispositivo di protezione individuale certificato;
- i giubbotti di salvataggio, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell’unità, dotati di luce ad attivazione automatica e indossati obbligatoriamente in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi.
Le nuove dotazioni di sicurezza per imbarcazioni saranno obbligatorie tra un anno, a partire dal 21 ottobre 2025.
Per comodità, riepiloghiamo qui di seguito l’elenco completo di tutte le altre dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, che era già obbligatorio avere in precedenza al nuovo regolamento.
Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d’acqua:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima
Navigazione entro 300 metri dalla costa: non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie a bordo.
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 1 miglio:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 3 miglia:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- Kit segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 6 miglia:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- 1 boetta luminosa
- Kit di segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 12 miglia:
- Zattera di salvataggio “costiera” come da normativa vigente, con capacità pari a tutte le persone a bordo
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- 1 boetta luminosa
- Kit di segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
- Bussola e relative tabelle di deviazione (solo per le imbarcazioni, non per i natanti)
- Apparato Vhf con licenza e certificato Rtf
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni obbligatorie entro 50 miglia:
- Zattera di salvataggio “oceanica” come da normativa vigente ISO 9650, con capacità pari a tutte le persone a bordo
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- Salvagente anulare con cima regolamentare
- 1 boetta luminosa
- Kit di segnali di soccorso (per la composizione, si rimanda alla tabella più sotto)
- Fanali regolamentari
- Apparecchi di segnalazione sonora (fischietto)
- Bussola e relative tabelle di deviazione (solo per le imbarcazioni, non per i natanti)
- Apparato Vhf con licenza e certificato Rtf
- 1 orologio, 1 barometro, 1 binocolo
- Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio
- Cassetta di pronto soccorso
- Strumento di radioposizionamento
- Riflettore radar
Infine, per le unità senza marcatura CE, sono obbligatorie altre due dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, ovvero la pompa (o altro attrezzo di esaurimento) e gli estintori (i natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore; mentre per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono riportati nell’allegato V del Regolamento del Codice della nautica).
Equivalenze e semplificazioni
Oltre alle novità sopra esposte, il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto ha introdotto alcune equivalenze e semplificazioni per le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni da tenere obbligatoriamente a bordo.
Nel dettaglio, le novità prevedono che la bussola magnetica possa essere sostituita con una bussola elettronica, l’Epirb (emergency position-indicating radio beacons) possa essere sostituito dal telefono satellitare con tasto di emergenza e i fuochi a mano possano essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa “Solas med”.
Inoltre, i pack dei razzi di emergenza vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto, che per l’uso privato sono la boetta fumogena, i razzi a mano a luce rossa e i razzi a paracadute a luce rossa. Ulteriori dettagli in merito al numero di razzi di emergenza sono indicati nella tabella seguente.
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER IMBARCAZIONI E NATANTI A BANDIERA ITALIANA | ||||||
Strumenti di segnalazione
| Senza limite | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia | Entro 3 miglia | Entro 1 miglio acque interne |
Boetta fumogena | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Razzi a mano a luce rossa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Razzi a paracadute a luce rossa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER NAVI DA DIPORTO | |
Boetta fumogena | 2 |
Razzi a mano a luce rossa | 3 |
Razzi a paracadute a luce rossa | 3 |
Le zattere di salvataggio
Tra le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, per quanto riguarda le zattere di salvataggio, in caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata, è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore. In particolare:
- la zattera di salvataggio (offshore) può essere sostituita dalla zattera costiera, se l’unità naviga anche oltre le 12 miglia dalla costa ma entro l’area di ricerca e soccorso nazionale (zona Sar), ed è munita di strumento elettronico per la geo-localizzazione (Epirb o telefono satellitare con chiamata di soccorso);
- entro le 12 miglia dalla costa, la zattera costiera può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio, ma solo se munito di marcatura CE, se di categoria di progettazione “A”, “B” e “C” e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché dotato del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera, pronto all’uso (cioè gonfio sul ponte, non capovolto), varabile a mano, munito di un dispositivo di risalita a bordo e omologato per imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio. Poiché la marcatura CE è prevista solo dai 2,5 metri di lunghezza, sono da ritenersi di conseguenza esclusi tutti i battelli pneumatici di lunghezza inferiore.
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della nautica, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in leasing sono responsabili dello stato della barca e delle dotazioni di sicurezza per imbarcazioni, quindi anche dello stato del battello pneumatico eventualmente sostitutivo della zattera costiera in caso di navigazione entro le 12 miglia. Inoltre, vale la pena sottolineare che le unità pneumatiche in uso privato, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE e conformi agli standard UNI EN ISO 6185, possono navigare senza la zattera autogonfiabile, ma devono limitare la navigazione entro le 12 miglia dalla costa nonché dotarsi del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera e di un estintore aggiuntivo rispetto a quelli previsti.
Le dotazioni di sicurezza per imbarcazioni raccomandate
Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica indica infine delle ulteriori dotazioni di sicurezza per imbarcazioni raccomandate per natanti e barche da diporto. Si riporta di seguito l’elenco completo.
- Una cima idonea per il traino dell’unità e almeno 4 cime di ormeggio;
- la seconda ancora per la navigazione senza limite dalla costa;
- salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare” e tabella di stivaggio dell’equipaggiamento di sicurezza, per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
- sistema di allarme e/o localizzazione dell’uomo in mare per la navigazione oltre 12 miglia;
- bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c’è una bussola elettronica) e VHF aggiuntivo, anche portatile, per la navigazione senza limiti.
Per le unità a vela, si aggiungono alle dotazioni di sicurezza per imbarcazioni raccomandate l’antenna VHF di riserva, le cesoie, il banzigo per albero, il set per la riparazione delle vele e l’ancora galleggiante, per la navigazione oltre le 50 miglia dalla costa.