Il noleggio barche è un’attività molto diffusa in Italia, grazie alla grande quantità di spiagge, ormeggi e porticcioli dove è possibile avviare un’impresa per dare l’emozione di una giornata in mare aperto anche a chi non possiede un’imbarcazione propria. Inoltre, anche i privati che hanno una barca hanno la possibilità di darla in affitto nei giorni in cui non la usano. Tuttavia, non basta possedere uno o più mezzi per poter avviare un’attività di noleggio barche: questo settore è infatti disciplinato da una severa normativa che ne regolamenta ogni aspetto. Vediamo dunque quali sono le leggi esistenti in Italia.
Noleggio o locazione, barche o natanti: le differenze
Innanzitutto, occorre fare una precisazione terminologica.
- Per “natanti” si intendono le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 10 metri. Il noleggio commerciale di questo tipo di mezzo ha una disciplina speciale a parte, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo dedicato specificatamente al noleggio natanti.
- Per “imbarcazioni” si intendono le unità da diporto con scafo dai 10 ai 24 metri. Questo articolo parlerà delle norme relative al noleggio di questo tipo di unità, che per semplificare chiameremo “barche”.
Un’altra differenza importante è quella tra “noleggio” e “locazione”. Spesso questi due termini vengono usati come sinonimi, ma in realtà hanno due significati diversi.
- Il “noleggio” è il contratto con cui il noleggiante mette a disposizione del noleggiatore, dietro un corrispettivo economico, un’unità da diporto per un determinato periodo a scopo ricreativo in zone marine o acque interne. Con il noleggio, la barca resta nella disponibilità del noleggiante, che si obbliga a compiere una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo per sé la disponibilità e la conduzione tecnica dell’unità da diporto.
- La “locazione” è il contratto con cui il locatore si obbliga, dietro un corrispettivo economico, a cedere il totale godimento dell’unità da diporto al conduttore, per un periodo di tempo determinato. Con la locazione, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi.
Fatta questa importante precisazione, possiamo proseguire a illustrare la normativa in merito al noleggio e alla locazione delle barche.
Il noleggio fra privati
La prima casistica che prendiamo in considerazione è quella del noleggio barche fra privati. Si tratta di quei casi in cui il proprietario di un’imbarcazione da diporto mette in affitto il proprio mezzo nei giorni in cui non lo usa. Questa pratica è molto comune fra gli armatori: infatti, le barche vengono utilizzate solitamente per poche settimane all’anno, ma hanno dei costi di manutenzione e di mantenimento molto elevati per tutto l’anno, che portano tanti proprietari a usare la possibilità del noleggio per rientrare almeno in parte delle spese vive. Dall’altra parte, ci sono molte persone che non possono permettersi di acquistare una barca, ma hanno comunque il desiderio di provare l’esperienza della navigazione sotto costa o di una piccola crociera: dunque, perché non sfruttare questa combinazione e soddisfare il loro sogno?
La legge italiana disciplina la pratica del noleggio occasionale delle barche fra privati con l’articolo 59-ter del decreto legge n. 1 del 2012, meglio conosciuto come “decreto Monti”. Questa norma ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli armatori, siano essi delle persone fisiche o delle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, di concedere le proprie imbarcazioni in forma di noleggio occasionale.
Innanzitutto occorre precisare che per il noleggio occasionale delle barche, non è obbligatorio essere registrati come una società di noleggio e locazione a fini commerciali, né tantomeno possedere una partita Iva. Trattandosi di un’attività occasionale, il noleggio barche fra privati è infatti sottoposto a un regime fiscale e normativo agevolato.
Ma come funziona nello specifico questa pratica? In sostanza, la legge dà la possibilità di affittare la propria imbarcazione mediante contratti con una durata complessiva non superiore ai 42 giorni. I contratti tra privati che rispettano questa durata sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, che deve essere versata con il modello F24 indicando il codice tributo 1847. Ciò significa che il noleggio esclude a priori la deducibilità e la detraibilità dei costi, vista l’impostazione forfettaria del regime fiscale.
Inoltre, la legge sul noleggio barche occasionale fra privati prevede l’obbligo di comunicare l’avvio del noleggio all’Agenzia delle entrate, all’inizio di ogni nuovo contratto, inviando il documento tramite posta elettronica all’indirizzo dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it. La comunicazione di avvenuto noleggio deve essere fatta anche alla Capitaneria di porto locale di competenza e il contratto deve definire la natura del noleggio, cioè da ferma (per solo alloggio diurno o notturno) oppure per navigazione.
Oltre alla sottoscrizione e all’invio del contratto, il noleggiante ha anche altri obblighi legali da rispettare. Nello specifico, l’armatore che noleggia la propria imbarcazione deve impegnarsi a presentare una barca in buone condizioni, efficiente e dotata di tutti i documenti obbligatori e di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla Codice della nautica. Quest’ultimo prevede anche, all’articolo 49, che nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, “il noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua e ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto”. Da parte del conducente, invece, vige l’obbligo di possedere la patente nautica in caso questa sia prevista per condurre l’imbarcazione (per esempio, se è dotata di un motore superiore a 40 cavalli).
Come abbiamo precisato all’inizio, questo articolo illustra la legislazione in merito al noleggio delle imbarcazioni o yacht (con scafi da 10 a 24 metri) e non dei più piccoli natanti, che hanno un regime normativo e commerciale a parte. Il “decreto Monti” afferma infatti che il noleggio occasionale delle barche è previsto nei soli casi di imbarcazioni o di navi da diporto iscritti nei registri nazionali. Ma cosa succede se un privato possiede un natante e vuole noleggiarlo in modo occasionale? In questo caso è sufficiente immatricolare il natante, così da farlo diventare formalmente un’imbarcazione da diporto e avere la possibilità di noleggiarlo in modo semplice e legale.
Il noleggio commerciale di barche
Passiamo ora a illustrare la normativa in merito al noleggio commerciale delle barche, che riguarda cioè le attività professionali che offrono una o più imbarcazioni in affitto, con o senza conducente. Questo tipo di attività è regolamentato dall’articolo 2 del decreto legislativo numero 171 del 18 luglio 2005, oltre che dal Codice della nautica.
Innanzitutto, per poter avviare un’attività di noleggio barche è necessario aprire un’apposita partita Iva e registrarsi alla Camera di commercio, indicando tutte le informazioni del caso (impresa individuale oppure società, nome del titolare, eccetera). Per quanto riguarda le imbarcazioni da offrire a noleggio oppure in locazione, queste devono essere tutte registrate per “utilizzo commerciale”: per farlo, occorre recarsi all’ufficio competente della Capitaneria di porto nella località in cui si intende esercitare la propria attività. L’ufficio rilascerà un’apposita dicitura da allegare al certificato di navigazione di ogni imbarcazione e da tenere sempre a bordo.
A tal proposito, è importante sapere che la destinazione di una barca all’utilizzo commerciale consente di avere una particolare agevolazione fiscale. Nello specifico, secondo la circolare numero 16/E del 30 maggio 2012 dell’Agenzia delle entrate, le aziende di noleggio barche non devono pagare la tassa annuale per il possesso di un’imbarcazione, in quanto questa imposta viene ricavata dal costo del noleggio o locazione a carico del cliente.
Un’altra serie di regole molto importanti sulle attività di noleggio commerciale di imbarcazioni è contenuta nella circolare numero 17619 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questa circolare contiene le regole da rispettare ogni volta che l’attività concede una barca a noleggio o in locazione. Nello specifico, la circolare impone di presentare una comunicazione scritta di partenza all’ufficio locale competente della Capitaneria di porto, che può essere presentata per via ordinaria oppure telematica. In tale comunicazione scritta vanno indicati la lista dei passeggeri trasportati e l’eventuale lista dell’equipaggio, se presente. Inoltre, prima che l’imbarcazione parta dal proprio ormeggio, è obbligatorio comunicare all’autorità marittima, tramite via radio, sia il numero delle persone a bordo sia la destinazione della loro crociera, attenendo il via libera prima di poter mollare gli ormeggi.
Un ultimo elenco di regole da sapere riguarda il contratto di noleggio, che va stilato con una certa attenzione. In base alla normativa, il contratto va stilato per iscritto, deve contenere il numero delle persone imbarcate e va tenuto a bordo durante la crociera. L’attività di noleggio deve altresì mantenere un registro sul quale annotare le seguenti informazioni:
- il numero e la data di ogni noleggio;
- gli orari di partenza e di arrivo;
- i dati personali del noleggiante;
- i dati personali del conduttore;
- gli estremi della patente nautica, se obbligatoria per condurre l’imbarcazione noleggiata;
- il corrispettivo economico pagato per il noleggio.
Infine, per quanto riguarda la sicurezza, è fondamentale sapere che nel caso in cui la navigazione avvenga durante le ore notturne, è obbligatorio che a bordo dell’imbarcazione siano presenti le cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.