Sul noleggio natanti, il parlamento ha di recente approvato alcune modifiche al Codice della nautica che introducono diverse importanti novità. Prima di illustrarle, occorre ricordare che per “natanti” si intendono per legge le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 10 metri. I natanti sono quindi diversi dalle “imbarcazioni”, con cui la legge identifica le unità con scafo dai 10 ai 24 metri, e dalle “navi da diporto”, che hanno lunghezza maggiore di 24 metri.
Fatta questa premessa, possiamo passare a illustrare le novità normative che riguardano il noleggio natanti. Chi fosse invece interessato a una panoramica più ampia sulle normative che riguardano le attività di noleggio di imbarcazioni da 10 a 24 metri, può leggere il nostro articolo dedicato al noleggio barche.
Il noleggio natanti è disciplinato dagli articoli 2 e 27 del Codice della nautica e dagli articoli 78-91 del Regolamento al Codice della nautica. Un recente decreto ministeriale, emanato il 6 aprile 2023 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023, ha introdotto alcune modifiche riguardanti i “requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione di natanti e moto d’acqua ai fini di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”. Tali modifiche sono state rese necessarie in seguito ad alcune difficoltà di interpretazione e di applicazione delle normative vigenti.
La novità normativa più importante riguarda i soggetti che possono intraprendere l’attività di noleggio natanti. In base alla nuova legge infatti, l’utilizzo commerciale dei natanti è possibile per le attività di locazione, di noleggio e di diving, mentre non è prevista per le scuole nautiche.
Nella versione precedente del testo non era contenuta nessuna esclusione esplicita per le scuole nautiche, e questo aveva dato adito a contenziosi, tali per cui si è dovuti intervenire con la modifica normativa. Il recente decreto ministeriale va anche a definire meglio l’operatore commerciale abilitato al noleggio natanti, illustrandolo come una “impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l’attività di locazione, noleggio e diving”.
Un’altra modifica normativa riguarda la definizione del noleggio e le pratiche per l’avvio dell’attività. Il nuovo decreto ministeriale afferma esplicitamente che il periodo di tempo contrattuale del noleggio natanti può andare anche a ore, e non solo a giorni; inoltre stabilisce che l’operatore commerciale è tenuto a presentare in via preliminare una “Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio” all’autorità marittima o della navigazione competente nel suo territorio.
A tale comunicazione vanno allegati i seguenti documenti:
L’attività di noleggio natanti, afferma il decreto, può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di cui sopra. Inoltre, è obbligatorio conservare tale documentazione sia nella sede dell’impresa, sia a bordo di ogni natante destinato al noleggio.
L’operatore commerciale è anche tenuto a comunicare, entro quindici giorni, ogni variazione all’elenco delle unità a noleggio, la cessazione dell’attività e “ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività”. In caso di mancato rispetto di tali adempimenti o di irregolarità verificate durante eventuali ispezioni, l’autorità marittima o della navigazione competente può inviare un provvedimento di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività.
Il decreto ministeriale tratta anche gli obblighi generali da rispettare per le attività di noleggio natanti e moto d’acqua. In base alla norma, i mezzi devono essere contrassegnati in modo visibile con il nominativo dell’operatore commerciale e un numero progressivo; e prima del noleggio, l’operatore deve sottoscrivere un contratto oppure un documento fiscale che attesti il pagamento da parte del cliente. In entrambi i casi, il foglio deve riportare i seguenti dati:
L’originale o una copia conforme del titolo contrattuale va conservata a bordo per tutta la durata del noleggio.
Oltre alla sottoscrizione del contratto o documento fiscale, l’operatore è tenuto, prima di effettuare la consegna del natante, a verificare che il cliente abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a informarlo dell’obbligo di possesso della patente nautica almeno di categoria A per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa, della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato, delle modalità di funzionamento del motore, del corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e delle eventuali prescrizioni particolari dell’autorità marittima locale.
L’operatore, precisa infine la legge, è tenuto consegnare il natante in perfetta efficienza e con la dotazione di tutti i documenti di bordo e dei mezzi di salvataggio e di sicurezza previsti dall’allegato V del Regolamento di attuazione del Codice della nautica.
Tali dotazioni vanno altresì mostrate al cliente prima dell’utilizzo del natante.
È assolutamente proibito il noleggio natanti in sublocazione e per la pratica dello sci nautico per conto terzi.
Un capitolo ulteriore riguarda le attività di noleggio natanti per appoggio alle immersioni subacquee, regolamentate dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale, che prevedono vari obblighi aggiuntivi come il certificato di iscrizione alla Camera di commercio da cui risulti l’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, l’apposita polizza assicurativa prevista per i natanti di appoggio alle immersioni subacquee e il mantenimento di un registro speciale con i nominativi e i recapiti del conduttore del mezzo, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, oltre al piano di immersione con indicazione di data, ora, luogo e numero di partecipanti all’immersione.
L’allegato II del decreto ministeriale riporta infine una serie di istruzioni per i soggetti che noleggiano il natante. Tali istruzioni, che vanno consegnate obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica, prevedono quanto segue:
Il decreto ministeriale sulla disciplina del noleggio natanti specifica che per eventuali esigenze di carattere locale non previste dalla norma stessa, sono valide le ordinanze dell’autorità marittima o della navigazione interna territoriale competente, d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.
LE FLASH NEWS DI YACHT DIGESTNotizie Flash della settimana 50 CON LA NUOVA ANTARES 9, …
Il dipartimento marketing di Rio Yachts vanta un nuovo ingresso. Si tratta di Arianna Milesi,…
Eleganza, velocità e comfort sono le tre parole chiave del nuovo Ice 52ST, l’ultimo modello…
Grand Soleil Blue debutta al Boot di Düsseldorf 2025, ridefinendo gli standard della sostenibilità in…
Un salone di grande successo, con oltre 45 marchi e 50 espositori provenienti da 10…
La prova del Nuovo Prince 45 di Nuova Jolly Marine, un salto quantico in termini…