Semplificazioni per i grandi yacht, sostegno alla nautica sociale, patentino per i sedicenni e rimodulazione delle dotazioni di sicurezza a bordo. Sono le novità del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale. Il testo, che era atteso da quattro anni e mezzo, consente di rendere operative le riforme legislative del Codice della nautica da diporto, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni.
“Si è trattato di un percorso non facile, che ha richiesto la firma concertata di ben 14 ministri e ha visto in prima fila l’associazione nazionale di categoria dell’industria e della filiera nautica per ottenere le semplificazioni per imprese e utenti”, commenta Marina Stella, direttrice generale di Confindustria Nautica.
Illustriamo le novità del Codice della nautica qui di seguito, punto per punto.
Per favorire l’iscrizione al registro delle imbarcazioni anche delle unità estere, il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto dispone l’applicazione, anche alle navi da diporto, delle semplificazioni previste per l’iscrizione di imbarcazioni provenienti da altri registri. La dichiarazione di vendita dell’alienante, con sottoscrizione autenticata, o la fattura di vendita sono considerati quali titolo di proprietà per la trascrizione nel registro telematico anche per le navi e i superyacht iscritti al registro internazionale italiano.
L’iscrizione dei superyacht iscritti al Registro internazionale italiano può essere chiesta anche dall’’utilizzatore in leasing: per farlo è sufficiente il titolo di proprietà, l’estratto del Registro navi in costruzione o l’attestazione dell’avvio della cancellazione da un altro registro Ue, insieme al certificato di stazza (anche provvisorio). Per la nave può essere richiesta la licenza di navigazione al posto dell’atto di nazionalità, e può essere abilitata alla navigazione con licenza provvisoria, con validità di sei mesi. Il Codice della nautica da diporto prevede un unico libro di bordo, rilasciato dal Compartimento marittimo di iscrizione; ed è possibile sostituire il Ruolo equipaggio con il Ruolino equipaggio. Inoltre, vengono semplificati l’imbarco e lo sbarco di un membro dell’equipaggio in un porto estero privo di autorità consolare, prevedendo che l’arruolamento o lo sbarco siano annotati al rientro del marittimo in Italia.
Il regolamento di sicurezza dei superyacht sarà modificato con un decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.
Il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto istituisce l’Italian Passenger Yacht Code, lo speciale standard delle unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, da adottarsi con decreto del ministero delle infrastrutture. Infine, in tema di costruzione e refitting, la nave da diporto d’ora in poi è dispensata dalla prova di stabilità, qualora ricorrano condizioni di gemellarità con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere, attestata da un organismo tecnico autorizzato. È prevista l’applicazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato, sia in fase di progettazione, sia in fase di costruzione della nave. In caso di lavori di trasformazione di unità extra Ue presso cantieri italiani, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria possono consegnare agli uffici doganali il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto fino alla riesportazione dell’unità al fine di accedere alle semplificazioni procedurali da definire con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Un’ultima novità riguarda la nomina dell’armatore: la dichiarazione o la revoca di armatore possono essere fatte con processo verbale non solo innanzi alla Capitaneria di porto, ma anche a uno sportello telematico del diportista.
Al fine di sostenere la piccola nautica, nell’ambito della disciplina delle aree portuali, il Codice della nautica individua degli specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli. Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, i gestori delle aree marine protette devono tenere in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime. Ai fini della sicurezza, sono previste le istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione senza obbligo di patente nautica anche in lingua inglese.
Una delle principali novità riguarda il patentino nautico. Col nuovo Codice della nautica, coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono conseguire l’abilitazione diurna, entro sei miglia dalla costa, per unità fino a 10 metri dotate di motori con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV; con i seguenti limiti:
Comunque in tutti i casi la potenza non deve essere superiore a 85 Kw o a 115,6 CV; e il patentino deve essere conseguito a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale. Il candidato che ha superato la prova teorica, ma non ha sostenuto o superato per due volte la prova pratica, può sostenere nuovamente la sola prova pratica. Per motivi di lavoro o di studio è possibile sostenere l’esame in una provincia diversa da quella di residenza.
Per le dotazioni di sicurezza, il Codice della nautica da diporto introduce le raccomandazioni del fabbricante, indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto. Inoltre, in tema di identificazione dei mezzi di salvataggio, il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore deve identificare i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità da diporto della quale costituiscono dotazione, legandosi alla barca.
Per quanto riguarda le dotazioni obbligatorie, è riconosciuta la bussola elettronica. Le unità a vela devono dotarsi di un’imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza, se navigano oltre 12 miglia, che aumentano a due se navigano oltre 50 miglia dalla costa.
Sui razzi, i pack previsti si riducono da cinque a tre per le seguenti categorie:
Oltre alle dotazioni obbligatorie, il Codice della nautica prevede un elenco di dotazioni raccomandate, che riepiloghiamo nella tabella seguente (la X indica l’obbligatorietà; il numero fra parentesi la quantità minima).
Per tutte le unità | senza limite | entro 50 miglia | entro 12 miglia | entro 6 miglia |
---|---|---|---|---|
Ancora | x (2) | x | x | x |
Cima idonea per il traino dell’unità | x | x | x | x |
Cime di ormeggio | x (4) | x (4) | x (3) | x (2) |
Parabordi | x | x | x | x |
Mezzo marinaio | x | x | x | |
Secchio | x | x | x | |
Coltello galleggiante | x | x | x | |
Torcia stagna | x | x | x | |
Coni di legno tenero per le prese a mare | x | x | ||
Attrezzi e parti di ricambio | x | x | ||
Tabella di stivaggio dell’equipaggiamento di sicurezza | x | x | x | |
Salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare” | x | x | x | |
Bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c’è una bussola elettronica) | x | |||
VHF aggiuntivo, anche portatile | x | |||
sistema di allarme e/o localizzazione dell’uomo in mare | x | x |
Sono dotazioni raccomandate aggiuntive per le unità a vela, per qualsiasi distanza dalla costa, l’antenna VHF di riserva, le cesoie, il banzigo per albero, il set per la riparazione delle vele e l’ancora galleggiante.
Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE, se conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e munito del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio equivalente. Inoltre deve essere in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio. Infine i giubbotti di salvataggio, oltre a rispondere alle raccomandazioni del fabbricante, dovranno essere dotati di luce ad attivazione automatica.
Il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto contiene anche una serie di disposizioni generali:
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