Che moltissimi termini nautici avessero dato origine a quelli aeronautici era già cosa nota, che condividessimo con gli aerei il sistema (basico) di identificazione notturna (rosso e verde) pure, ma che per condurre un’imbarcazione si dovesse aver una vista perfetta, tanto da non poter nemmeno effettuare l’esame per la patente nautica, lo sapevano molte meno persone, almeno fino al momento dell’iscrizione al corso…
Certo serve una vista perfetta quando ci si muove a velocità che rasentano il muro del suono, le barche a vela riescono a raggiungere persino i 30 kmh, quelle a motore si muovono mediamente a 70 kmh.
Se poi pensiamo che queste velocità pazzesche, quasi 0,06 Mach, vengono raggiunte muovendosi in un sistema fluido e bi-dimensionale dove le “corsie di volo” sono larghe parecchie miglia e gli incroci più frequenti fanno sembrare veloci le corse di tartarughe, allora non ci sembrerà strano se, per condurre un’imbarcazione, fino a quest’estate ci volessero gli stessi requisiti visivi di Tom Cruise in “Top Gun” .
Ma i nostri politici per una volta ci hanno visto bene e, udite udite, il 2 agosto, hanno emesso un decreto che finalmente rende possibile l’esame per la patente nautica anche a chi ha qualche difetto visivo, e cioè al 65% della popolazione !
A partire dal 20 ottobre 2016 (vigenza del decreto) gli esami per la patente nautica potranno quindi esser sostenuti anche da chi porta occhiali o lenti a contatto.
Il nostro consiglio ? Correte a fare la patente nautica prima che ci ripensino …
Di seguito il testo del decreto, a disposizione di chi, incredulo, voglia vedere con i propri occhi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 2 agosto 2016, n. 182
Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall’Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto. (16G00195)
Vigente al: 20-10-2016
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare l’articolo 65, del predetto decreto;
Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), ed in particolare l’allegato I, paragrafo 3;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’, sezione III, reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel quale il predetto organo consultivo ha rappresentato l’opportunita’ di modificare i requisiti visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti dal predetto allegato I;
Ritenuto di modificare l’allegato in parola in conformita’ al predetto parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato – sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell’adunanza del 9 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno 2016;
Art. 1
Requisiti visivi e uditivi
1. Il paragrafo 3 dell’allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, e’ sostituito dal seguente:
«PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilita’ cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un’acuita’ visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilita’ al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purche’, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessita’ di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validita’ della patente non puo’ eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne’ convalidate se l’interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne’ convalidate se l’interessato e’ colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validita’ della patente non puo’ eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui e’ accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo’ limitare la validita’ della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».
Art. 2
Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico
1. L’annesso I e l’annesso II dell’allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti rispettivamente dall’Annesso I e dall’Annesso II al presente decreto.
Art. 3
Revisione dei provvedimenti di revoca
1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l’entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
3. La previsione di cui al comma 1 e’ portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonche’ e’ pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all’articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2016
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Il Ministro della giustizia Orlando
Il Ministro della difesa Pinotti
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Giannini
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Costa Costa
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2016.
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3006.