Ecco il regolamento della nautica, privata e commerciale, della fase 2 bis , valide dal 18 maggio in avanti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le linee guida che ci spiegheranno il nuovo regolamento della nautica in vigore da oggi e valevole fino alla fine dell’emergenza Covid-19. Ecco di seguito l’elenco completo delle disposizioni che ci consentiranno la massima sicurezza durante quella che viene ormai comunemente chiamata “fase 2 bis” dell’emergenza Coronavirus.
Questo testo, unitamente alle norme introdotte con il decreto legge del 16 maggio, forniscono tutte le indicazioni dicui abbiamo bisogno per riprendere serenamente l’attività nautica.
E’ con il buonsenso che viene scritta questa norma che rappresenta a tutti gli effetti il nuovo regolamento della nautica e che regola come andremo in barca da oggi. Per la navigazione da diporto in fase 2 bis valgono infatti gli stessi principi di buonsenso che regolano l’affluenza delle persone in casa. E’ la nostra responsabilità individuale infatti a rendere efficaci, nel nostro interesse, le misure di distanziamento sociale. Evitiamo quindi gli incontri troppo ravvicinati, sanifichiamo il più possibile gli ambienti, rispettiamo la distanza interpersonale di un metro e proteggiamoci con gli ormai noti dispositivi di protezione.
La misura primaria resta quindi il “distanziamento sociale” di almeno un metro, a meno che le persone presenti a bordo non vivano nella stessa unità abitativa. Anche i congiunti, se non conviventi, devono rispettare il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell’imbarcazione. Obbligatoria anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale per i passeggeri e l’uso di igienizzante per le superfici.
Va da se che questa disposizione abilita implicitamente il fatto che potremo tornare a navigare con i nostri amici, purchè si rientri nel rispetto di quanto appena detto.
I gestori dei porti turistici devono infatti dotarsi di appositi cartelli informativi, scritti in italiano ed in inglese, relativi alle misure comportamentali da rispettare, all’uso dei dispositivi di protezione individuale, all’installazione di dispenser di igienizzante sui pontili, alla limitazione degli spostamenti, ai divieti di assembramenti e al rispetto del distanziamento sociale.
Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e, durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali, devono essere rispettate le normative internazionali anti-contagio.
Per quanto concerne il noleggiante/armatore valgono gli stessi obblighi previsti per il locatore: sanificazione ad ogni utilizzo di tutti i locali dell’imbarcazione. Per quanto concerne l’equipaggio, obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell’unità in particolare, durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio ed eventuale rimorchio.
Per l’equipaggio inoltre, trattandosi di soggetti chiamati, in alcuni casi, ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS), dovrebbe essere previsto l’obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell’imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. E’ comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell’equipaggio con cadenza giornaliera.
L’equipaggio dovrà avere cura inoltre di impedire l’accesso a bordo ad estranei durante la sosta in porto o in marina.
Chi vive nella stessa unità abitativa potrà condividere l’alloggio in cabina.
Per gli ospiti valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali, ovvero una persona ogni metro di lunghezza lineare dell’unità, compresi i membri di equipaggio, a meno che gli ospiti presenti non vivano insieme.
Alle unità da diporto in locazione si applicano le stesse norme di prevenzione previste per le imbarcazioni private.
Sono consentiti alloggi nella stessa cabina a persone che vivono nella stessa unità abitativa.
Il locatore è tenuto a sanificare, anche in caso di utilizzo ad ore dell’imbarcazione, tutti i locali – compresi quelli motori e servizi – così come dovrà dotarsi di adeguate provviste di prodotti igienizzanti oltre a cartellonistica informativa, redatta in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessarie misure igieniche da adottare.
Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l’equipaggio.
Il numero massimo di persone trasportabili sarà stabilito sulla base della capienza dell’unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento sociale previste con la limitazione dei titoli di viaggio acquistabili e la predisposizione di dissuasori alla seduta (1 mt di distanza). Obbligatoria la dotazione a bordo di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante e di igienizzante per superfici.
Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.
Per le società che svolgono, in forma commerciale, attività legate al diporto o allo svolgimento di attività acquatiche (escursioni, diving, noleggio e locazione unità da diporto, pesca turismo etc…), potenziati i servizi di pulizia delle imbarcazioni e degli altri locali aziendali (biglietterie, magazzini).
Con il nuovo regolamento della nautica è fortemente raccomandata la dotazione di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché per la prenotazione delle uscite e per la partecipazione alle immersioni. All’interno dei locali valgono le regole generali sull’igiene e sulla profilassi, nonché quelle sulle misure di distanziamento sociale e sugli accessi contingentati.
Screening delle condizioni di salute e della temperatura per gli utenti del Centro e accesso vietato in caso di temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto; ogni utente dovrà compilare apposita autocertificazione sull’assenza di tali sintomatologie, nonché la dichiarazione di non essere stato a contatto stretto con soggetti in situazione di contagio nota. Dovrà essere fatta un’adeguata informazione agli utenti sulle misure di prevenzione adottate, sul distanziamento sociale e sulla sistematica sanificazione dei locali.
E’ ovviamente preferibile che ogni partecipante alle immersioni utilizzi la propria attrezzatura, che i responsabili del Centro Diving o gli istruttori dovranno verificare, oltre a dover garantire l’adozione di opportune precauzioni per evitare il contatto diretto con le attrezzature e la loro possibile contaminazione. Gli utenti sprovvisti dell’attrezzatura, potranno noleggiarla presso il Centro purché preventivamente sanificata. Il centro dovrà adeguare l’organizzazione delle uscite in funzione di questo e limitare, se necessario, il numero di immersioni quotidiane.
L’attrezzatura, sanificata e non, andrà custodita in spazi dedicati e distinti e dovrà essere opportunamente “segregata” in involucri chiusi, una volta sanificata.
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Norme in tutta evidenza demenziali di chi non ha la minima idea di cosa possa essere il distanziamento sociale in barca
Ho una barca di 10 metri e, a sentir loro, posso imbarcare 10 persone......
Già ora ci diamo fastidio in 3 e appare impossibile comunque il distanziamento.
Questi pensano che a Giugno-luglio ci sia ancora qualche virus in giro in luoghi dove i raggi UV, il vento e il caldo spazzeranno via quegli ultimi disperati virus.
Ma il comitato é "tecnico-scientifico"...?!
Qualcuno si faccia sentire !!!
ringrazio pe le informazioni precise e chiare
Chiedo se ho compreso bene.. se per i mezzi di appoggio a diving basti solo il distanziamento sociale di 1 mt. Escludendo il discorso delle sedute a distanza di un metro. .. percepisco maggiore morbidezza alle norme, forse data la presenza delle autocertificazione dei clienti che si imbarcherebbero.
Altra domanda: ma nel caso di imbarcazioni a trasporto passeggeri , il numero dei clienti che possono essere ospitati, sarebbero solo del numero di passeggeri che trovano posti a sedere distanziati di un metro. Possibile aggiungere seduti, sempre mantenendo la distanza, ben ancorate? Occorrerebbero permessi particolari da enti idonei?
Chi ha scritto tali norme mi fa pena. Se uno straniero le leggesse cercherebbe di stare molto al largo dalle coste italiane.