HomeRiforma dei titoli professionali del diporto, cosa cambia per le barche a noleggio
Riforma dei titoli professionali del diporto, cosa cambia per le barche a noleggio
È entrata definitivamente in vigore nei giorni scorsi la riforma dei titoli professionali del diporto per il personale di imbarcazioni da noleggio. Si tratta del decreto numero 227 del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio scorso, che modifica la precedente normativa risalente al 2005. La riforma dei titoli professionali del diporto va a risolvere il problema delle tante società che operano con imbarcazioni da diporto, e che avevano rinunciato al servizio di noleggio con equipaggio per rifugiarsi nella locazione senza equipaggio, a causa dell’assenza di una normativa che disciplinasse le figure professionali calibrate sulle esigenze specifiche delle unità minori.
Le nuove regole della riforma dei titoli professionali del diporto riguardano tutti i lavoratori imbarcati su barche e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, comprese quelle per finalità turistiche, iscritte all’apposito registro internazionale. Nello specifico, la riforma dei titoli professionali del diporto va a modificare le norme dei cosiddetti “Titoli STCW”, ovvero quelli conformi alla “Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi”, per quanto riguarda i limiti di abilitazione in rapporto alla stazza delle unità; e va inoltre a disciplinare il nuovo titolo nazionale semplificato dell’ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe (non STCW).
La riforma dei titoli professionali del diporto STCW
La riforma dei titoli professionali del diporto STCW non va a modificare l’iter formativo dell’ufficiale di navigazione del diporto, che rimane il medesimo, rigorosamente conforme alle norme internazionali. Le nuove regole riguardano solo la navigazione di addestramento, che d’ora in poi potrà essere effettuata su navi da diporto o su imbarcazioni di lunghezza superiore ai 15 metri, adibite al noleggio o in uso privato, oltre che su navi destinate esclusivamente al noleggio barche per finalità turistiche. Dopo il conseguimento, si potrà essere imbarcati in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo sulle navi fino a 3.000 GT (Gross Ton), oppure come comandante sulle navi fino a 500 GT.
Sempre in base alle nuove regole della riforma dei titoli professionali del diporto, il capitano del diporto a partire da quest’anno potrà imbarcare come comandante su navi da diporto adibite al noleggio o in uso privato e su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza minore alle 3.000 GT, oppure come primo ufficiale di coperta senza alcun limite di stazza. Inoltre, seguendo l’evoluzione del mercato globale verso le grandi costruzioni, le nuove norme rimuovono il tetto delle 3.000 GT per il comandante del diporto, che potrà ora essere imbarcato in comando senza alcun limite di stazza, esattamente come già avviene con i titoli mercantili. Coloro che sono già in possesso del titolo potranno rinnovare il proprio certificato anche prima del termine di scadenza, al fine di conseguire l’upgrade.
Infine, l’addestramento dell’ufficiale di macchina del diporto potrà essere conseguito imbarcando anche su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e su navi e imbarcazioni da diporto in uso privato. Il periodo di navigazione per conseguire il titolo di capitano di macchina del diporto è ora fissato in dodici mesi, su navi da diporto adibite al noleggio o in uso privato. Per il rinnovo periodico dei certificati dell’ufficiale di navigazione del diporto e del capitano del diporto, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione alcune altre occupazioni (tra cui pilota del porto, ormeggiatore, ispettore di organismi di classifica, impiegato presso i cantieri navali per l’effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto) se svolte per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni di validità del certificato.
Il nuovo titolo nazionale semplificato dell’ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe
La riforma dei titoli professionali del diporto, come detto, disciplina anche il tanto atteso titolo di ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe (non STCW). Questa nuova figura, in base alle nuove regole, può imbarcare in qualità di comandante di unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT. Si tratta di un titolo nazionale che ha validità di dieci anni e che non richiede l’iscrizione alla Gente di mare.
Per conseguire il titolo di ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe, prevede la riforma dei titoli professionali del diporto, sono necessari i seguenti requisiti:
avere compiuto 18 anni di età;
possedere i requisiti psicofisici necessari per la patente nautica B;
essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
conseguire il certificato di operatore Short Range (SRC), il corso antincendio di base e il primo soccorso base “First Aid”;
frequentare un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura;
sostenere un esame teorico e pratico.
Il decreto ministeriale con il programma del corso sarà a breve emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La soddisfazione di Confindustria Nautica
Confindustria Nautica ha espresso la sua soddisfazione per l’entrata in vigore della riforma dei titoli professionali del diporto. Queste le parole del presidente dell’associazione Saverio Cecchi: «Ringrazio il viceministro Edoardo Rixi, il capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e trasporti Alfredo Storto e la vice capo di gabinetto Teresa Di Matteo per il lavoro di ascolto dell’associazione nazionale di categoria del diporto e per il completamento del riassetto normativo del settore charter. Con la riforma dei titoli professionali del diporto si rendono finalmente più competitivi i professionisti italiani del settore, e per quanto riguarda il titolo semplificato, si potranno creare fino a 3.000 nuovi posti di lavoro. Molte società che operano con imbarcazioni da diporto, infatti, avevano rinunciato al servizio di noleggio con equipaggio, per rifugiarsi nella locazione senza equipaggio, proprio per l’assenza di figure professionali calibrate sulle esigenze specifiche delle unità minori».
buongiorno
Per Confindustria Nautica chiedo:
A fronte del nuovo titolo “uff.diporto 2° classe” resta da chiarire se le barche su cui imbarcheranno senza libretto di navigazione e relativi titoli professionali, dovranno quindi aggiornare la licenza e relativo certificato sicurezza per l’idoneità al noleggio validità 3 anni invece dei 5 anni per le barche private o in locazione.
Questo per distinguere chi come il sottoscitto è imbarcato a libretto con titolo del 2005 su imbarcazione con annotazione di Guardia Costiera per noleggio e relativo certificato sicurezza di idoneità al noleggio.
Oppure avremo come sempre “una scarpa ed una ciabatta”; grazie per riscontro. saluti Carlo Lagolio
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buongiorno
Per Confindustria Nautica chiedo:
A fronte del nuovo titolo “uff.diporto 2° classe” resta da chiarire se le barche su cui imbarcheranno senza libretto di navigazione e relativi titoli professionali, dovranno quindi aggiornare la licenza e relativo certificato sicurezza per l’idoneità al noleggio validità 3 anni invece dei 5 anni per le barche private o in locazione.
Questo per distinguere chi come il sottoscitto è imbarcato a libretto con titolo del 2005 su imbarcazione con annotazione di Guardia Costiera per noleggio e relativo certificato sicurezza di idoneità al noleggio.
Oppure avremo come sempre “una scarpa ed una ciabatta”; grazie per riscontro. saluti Carlo Lagolio