Leggi e norme della nautica: due buone notizie per Marina Resort e Comandanti

Si sono finalmente sbloccate due situazioni normative che da tempo, ormai, non riuscivano a terminare il loro corretto iter. Da un lato, così come ci comunica Ucina, è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, il nuovo decreto attuativo dei Marina resort che consentirà di applicare il 10% di Iva nei Marina Resort in tutte le regione Italiane per gli ormeggi a breve (inferiori ad un anno di durata).

Il decreto attuativo stabilisce i requisiti minimi che i Marina resort devono possedere ai fini dell’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta, ossia i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti.

 

 

 

L’emanazione del decreto si è resa necessaria dopo che la Corte Costituzionale aveva parzialmente accolto il ricorso della Regione Campania avverso il decreto attuativo della legge che riconosce l’applicazione dell’IVA al 10%, nella parte in cui non prevedeva la previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il nuovo decreto attuativo identifica i servizi da offrire, senza indicare le quantità erogate, che potranno quindi essere oggetto di un ulteriore, autonoma, disciplina regionale.

L’altra buona notizia è che è arrivata la sentenza sul ricorso presentato al TAR Lazio da Italian Yacht Masters, associata Ucina e maggiore rappresentativa del mondo dei Comandanti di navi da diporto, contro il Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il Tribunale Amministrativo ha preso in esame il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCW’95, presentata da un comandante di navi di stazza lorda pari o superiori a 3.000 gt.

Con la sentenza  ppena pubblicata, il Giudice Amministrativo, oltre ad accogliere le doglianze del ricorrente per “l’eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia e manifesta illogicità”, ha rigettato il provvedimento della Capitaneria di Porto con il quale si negava a un marittimo il rinnovo del suo certificato per i previsti 5 anni, adducendo che i certificati potessero essere rinnovati solo fino al 1.1.2017, data di entrata in vigore della nuova normativa europea in materia. Fino a oggi i competenti uffici del Personale della navigazione marittima e interna del Ministero dei Trasporti avevano infatti sostenuto, respingendo ogni argomentazione delle Associazioni, l’impossibilità di rinnovare i titoli professionali per l’intero periodo di validità di 5 anni, se questo sopravanzava la data del 1.1.2017.

Il TAR ha riconosciuto che fino al 1°gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 che recepisce le nuove normative nell’ordinamento nazionale. Il decreto legislativo, che recepisce la nuova normativa, infatti, “intende evidentemente riferirsi ai requisiti previsti dalla vigente legislazione (D.lgs. 136/2011), cui le autorità devono fare riferimento per rinnovare i certificati di competenza” , senza introdurre “un diverso regime di validità dei certificati stessi”.

Questo vuol dire che le Autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare i certificati di competenza per l’intero periodo di normale validità di 60 mesi” – spiega Dario Savino, vice presidente di Italian Yacht Master – “conformemente ai requisiti previsti dal D.lgs. 136/2011. Si tratta di una grande vittoria per tutti i lavoratori del mare, fino a oggi penalizzati da una visione restrittiva, per non dire persecutoria, da parte dell’Amministrazione competente. Ringrazio per questo risultato I.Y.M., UCINA e gli Avvocati Giuseppe Loffreda e Sara Reverso dello Studio legale, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli& Partners”.

 

 

Redazione


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